Studio Nobiliare di Giustizia Arbitrale

Dott. Damiano Bonventre

Dott. Emilio Petrini

NEWS E COMUNICATI

Casella di testo: INGANNEVOLI E FALSE NOTIZIE.
	Lo Studio nobiliare di giustizia arbitrale ha appreso con dispiacere che la rivista “ NOVELLA 2000 del 3 aprile 2008, pagg. 26-28”, riportava un articolo firmato da tale Elisa Messina, articolo riproposto sul sito della Real Casa di Savoia, www.realcasadisavoia.it/stampa.htm, cosa che ha permesso allo IRCS, ed altri di diffondere quotidianamente su internet la seguente INGANNEVOLE E FALSA NOTIZIA: “NOBILTA’ IN VENDITA. Gli stessi associati (Associazione culturale denominata Istituto Superiore di Diritto Nobiliare di Lugano, n.d.r.) risultano anche tra i titolari di uno studio nobiliare di giustizia arbitrale italiano che ricerca e assegna titoli su commissione. Titoli controversi e sulla cui liceità ci sarebbero vertenze in corso”. 
	Domanda: "Se su un sito a nome mio pubblico comunicati di altri, citando la fonte, sono responsabile di eventuali contenuti diffamatori del comunicato?   
	Risposta: Sì, c'è il concorso morale nel reato. Il fatto di mettere un "disclaimer" del tipo "Non mi assumo alcuna responsabilità dei comunicati altrui qui riportati" non serve a niente.
Preciso che il sottoscritto ha cessato di ricoprire l’incarico di presidente di detta  Associazione culturale svizzera in data 16 gennaio 2008, come risulta dalla comunicazione dell’ UFFICIO DEL REGISTRO DI COMMERCIO DI LUGANO - CANTON TICINO - SVIZZERA, anche se tale dimissioni erano già state formulate in data 03/11/2007, come risulta presso codesto ente di commercio svizzero.
Smentisco categoricamente che il Dott. Enrico Giuliano, Marchese di Sant’Andrea, abbia fatto parte dello studio da me diretto.
Vero è, però, che il Dott. Damiano Bonventre, il quale non ha nessun carico pendente presso nessuna Procura della Repubblica, per la sua esperienze in campo araldico e giurisprudenziale, è in atto consulente del mio studio.
È bene precisare che è FALSA la notizia della giornalista Elisa Messina, che i nostri legali individueranno nei modi di Legge per citarla avanti le sede competenti, secondo cui il titolo di Marchese di Sant’Andrea, spettante al detto Dott. Enrico Giuliano la cui pratica è stata seguita dal sottoscritto, non è riconosciuto dagli “esperti di araldica”. La suddetta giornalista deve sapere che in Italia, dopo la proclamazione della Repubblica, centinaia di cittadini italiani hanno ottenuto dalla Magistratura italiana sentenze di cognomizzazione di predicati nobiliari, ex secondo comma della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione; che nell’Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana del Regno d’Italia il titolo Marchese di Sant’Andrea è annotato nei modi e nei termini stabiliti dal Regio Decreto n° 517/1921; che oggi tale titolo e tale predicato, in virtù di una sentenza passata in cosa giudicata, certificata da un tribunale ordinario della Repubblica, spettano irrevocabilmente al Dott. Enrico Giuliano. La suddetta sentenza ha, altresì, riconosciuto al Dott. Enrico Giuliano il diritto costituzionale, ex secondo comma della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione, di aggiungere al proprio cognome il predicato “di Sant’Andrea ”.
La suddetta Elisa Messina afferma nel suo articolo che il mio studio “cerca ed assegna titoli su commissione”. Tale giornalista deve sapere che tutti gli studi araldici quotidianamente sono incaricati da clienti seri di effettuare, attraverso la ricerca e la consulenza di genealogisti di valore, una indagine genealogica sulla propria famiglia al fine di individuare fra i propri ascendenti la possibile rivendicazione di un titolo nobiliare. Tutto questo, secondo le Leggi della nostra Repubblica, costituisce attività lecita e conseguentemente attribuisce ai lavoratori del settore araldico il diritto ad essere giustamente ricompensati per potere mantenere onestamente i propri figli o la propria famiglia.
Ancora, la suddetta Elisa Messina, nell’articolo in questione afferma che i titoli individuati dal mio studio “sono titoli controversi e sulla cui liceità ci sarebbero delle vertenze in corso”. Tengo a precisare che il sottoscritto alla data odierna non ha alcuna pendenza giudiziaria o carico pendente presso qualsiasi Procura della Repubblica e che tale disinformata e non professionale giornalista, Elisa Messina, deve sapere che in Italia, in assenza di un diritto penale nobiliare, nessun giudice penale italiano, vedi sentenza della Corte Costituzionale n°101/1967, possiede il potere legittimo di separare i titoli nobiliari leciti dai titoli nobiliari illeciti, in altre parole non esiste nella Repubblica Italiana un contenzioso penale nobiliare.
La Repubblica dovrebbe essere grata al nostro studio che attraverso il diritto dell’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del c.p.c. italiano, rende un servizio ad una minoranza di persone che in atto non è tutelata in modo pieno. Una minoranza che cerca di rivendicare diritti storici e non privilegi. Diritti in parte garantiti dal già citato II comma della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana.
	Tali precisazioni sono doverose, soprattutto, verso i nostri clienti che in diverse e documentate occasioni hanno cognomizzato i predicati nobiliari o sono stati ammessi tra i cavalieri di noti ordini come l’Ordine di Malta. Il nostro lavoro svolto con professionalità e serietà  ha permesso di far ottenere ad ognuno dei nostri clienti sentenze internazionali, con decreto di esecuzione del Presidente del Tribunale Ordinario Italiano, ad oggi divenute irrevocabili e rese esecutive negli Stati aderenti alla Convenzione di New York. 
	Per questi motivi e per altri che si esporranno più avanti procederò nelle sedi opportune per ristabilire il diritto alla verità ed al giusto risarcimento morale e materiale.
							
								Dott. Emilio Petrini.





Prof. Dr. Avv. Raffaello Cecchetti
	

							
										Viareggio 20 Febbraio 2009

RACCOMANDATA A.R.
										Gent.Le Signora
										Direttore della Rivista
										NOVELLA 2000
										CANDIDA MORVILLO
										Via Angelo Rizzoli n.8
										20132 MILANO

A nome e per conto del Dr. Emilio Petrini Vi significo quanto segue:

In data 3/4/2008 a pag. 26/28 la rivista NOVELLA 2000 pubblicava un articolo firmato da tale Elisa Messina, articolo poi riproposto nel sito del Principe Amedeo d’Aosta (www.realcasadisavoia.it) nel quale parlando del Dr. Enrico Giuliano, indicato fra i “responsabili dell’istituto Superiore di Diritto Nobiliare con sede a Lugano” si precisava anche, sotto il titolo “Nobiltà in vendita” che gli associati a detto istituto, “risulta (va)no anche tra i titolari di uno studio nobiliare di giustizia arbitrale italiano che ricerca ed assegna titoli su commissione. Titoli controversi e sulla cui liceità ci sarebbero vertenze in corso”
A fronte di ciò appare opportuno precisare che:						      
Il Dr. Emilio Petrini ha cessato di ricoprire l’incarico di Presidente della Associazione Culturale Svizzera “Istituto Superiore di Diritto Nobiliare” con atto di dimissioni depositato presso l’Ufficio del Registro di Commercio di Lugano- Canton Ticino-Svizzera, fin daI 3/11/2007;
Gli unici titolari dello Studio Nobiliare di Giustizia Arbitrale sono il Dr. Emilio Petrini e il Dr. Damiano Bonventre, e dello studio medesimo non ha fatto mai parte, in qualsiasi modo o in qualsiasi forma, il Dr. Enrico Giuliano;
Lo Studio Nobiliare di Giustizia Arbitrale non “ricerca ed assegna titoli su commissione” e meno che mai ne cura la “vendita” , ma accerta l’esistenza o la spettanza di titoli nobiliari, già storicamente esistenti, mediante lodi arbitrali che vengono resi esecutivi nel territorio della Repubblica Italiana tramite provvedimenti di delibazione dei Tribunali civili ai sensi ed agli effetti dell’art. 825 e segg. C.p.c. Pertanto, volendo usare il linguaggio della giornalista signora Elisa Messina, i titoli nobiliari vengono si “ricercati” e accertati tramite un giudizio arbitrale seguito dallo Studio Nobiliare del Dr. Petrini, ma vengono “assegnati” da un Tribunale della Repubblica. Oltretutto si deve anche osservare che l’eventuale ricerca attraverso gli studi genealogici e storici di diritti nobiliari, che possono spettare a questa o quella famiglia, è attività perfettamente lecita secondo le leggi della Repubblica Italiana, tanto che l’eventuale predicato connesso a un titolo nobiliare può essere, a certe condizioni, “cognomizzato” ai sensi dell’art. XIV comma II, delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione italiana.
In virtù di quanto su esposto si può affermare con assoluta certezza che i titoli “ricercati ed assegnati” tramite l’attività svolta dallo Studio Nobiliare di Giustizia Arbitrale, non sono controversi , nè vi sono “vertenze in corso” relative alla loro “liceità”: lo si ripete ancora una volta, trattasi di titoli il cui accertamento e la cui attribuzione ha avuto efficacia nell’ordinamento italiano tramite provvedimenti di Tribunali civili della Repubblica.
Fra questi titoli risulta anche quello di “Marchese di Sant’Andrea” che spetta al Dr. Enrico Giuliano in virtù di lodo arbitrale ritualmente delibato da un Tribunale civile, e ciò checchè ne pensino i cosiddetti “ esperti di araldica” (quali ?) richiamati nell’articolo della signora Messina.
Le precisazioni fin qui esposte, che possono essere documentate in ogni momento e in ogni circostanza, evidenziano, dunque, come l’articolo sopra richiamato appaia gravemente diffamatorio nei confronti del mio assistito quale titolare dello Studio Nobiliare di Giustizia Arbitrale, poichè fa apparire oscura, dubbia, se non addirittura truffaldina, un’attività di carattere tecnico-giuridico, perfettamente lecita , svolta in piena ottemperanza delle leggi della Repubblica Italiana, alla luce del sole e sotto il necessario e costante controllo di legittimità da parte dell’Autorità Giudiziaria ordinaria.
Vi invito, pertanto, a voler provvedere all’integrale pubblicazione della presente dichiarazione in rettifica ai sensi dell’art. 8 della Legge 8/2/1 948 n.47.

	Si resta in attesa di un riscontro.

	Distinti saluti.

	Dr. Emilio Petrini					Prof. Avv. Raffaello Cecchetti